•  STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Viene reso strutturale il bonus Irpef (c.d. 80 euro), il credito spetta al lavoratore nel caso in cui vi sia un’imposta lorda residua dopo l’applicazione della detrazione per lavoro dipendente.

Lo stesso sarà determinato come segue, in rapporto alla durata del periodo di lavoro:

  • se il reddito complessivo non è superiore a € 24.000,00 sarà pari a Euro 960;
  • se il reddito complessivo è superiore a € 24.000,00, ma non a € 26.000,00, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000,00, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di € 2.000,00.

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Viene inoltre confermato che il bonus  sarà erogato in via automatica dai sostituti d’imposta al verificarsi delle condizioni richieste ed  il relativo recupero avverrà come per il 2014, tramite Mod. F24 mediante compensazione.

  •  AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL’ESTERO

E’ prevista la non concorrenza a formare il reddito per il 90% dell’imponibile fiscale dei compensi percepiti da docenti/ricercatori stabilmente residenti e operanti all’estero che rientrino in Italia. Tale agevolazione perdurerà per l’anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi e comunque nel limite di 7 periodi d’imposta.

  • AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE BUONI PASTO ELETTRONICI (da luglio 2015)

A decorrere dal 1° luglio 2015, il limite di esenzione da imposizione dei ticket restaurant è portato da € 5,29 a  € 7,00, purché siano in forma elettronica. Per quelli cartacei, invece, rimane confermata la soglia di esenzione a € 5,29.

  • IRAP: DEDUCIBILITÀ COSTO DEL LAVORO

È previsto lo storno dalla base imponibile Irap del costo del personale a tempo indeterminato.

Sul valore della produzione IRAP viene pertanto riconosciuta l’ulteriore deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le già previste deduzioni.

Le imprese che non si avvalgono di dipendenti hanno invece diritto a un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, a decorrere dall’anno di presentazione della dichiarazione Irap, pari al 10% dell’imposta lorda.

  • PICCOLA MOBILITA’: RIFINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SOSPESE

I datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti alle liste della cosiddetta “piccola mobilità”, possono beneficiare degli sgravi contributivi derivanti dalle assunzioni effettuate, la cui fruizione era stata sospesa  nell’anno 2013.

E’ stata pertanto confermata la possibilità per i datori di lavoro di fruire, in relazione alle predette assunzioni, delle agevolazioni sopra indicate fino alla loro “naturale scadenza”.

  • TFR IN BUSTA PAGA ( da marzo 2015)

E prevista in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di percepire la quota maturata mensilmente del Trattamento di fine rapporto, compresa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile della medesima come parte integrante della retribuzione.

La disposizione riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro.

Il TFR in busta paga sarà assoggettato alla tassazione ordinaria, ma non risulterà imponibile ai fini previdenziali e  non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposizione fiscale sul TFR (art.19 Tuir).

Trattasi di una facoltà riservata al lavoratore, che risulta pertanto libero di decidere in tal senso in maniera irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Per il datore di lavoro, invece, nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore, l’erogazione mensile del TFR risulterà essere un obbligo.

Il lavoratore potrà esercitare la predetta facoltà entro i termini che saranno definiti con specifico regolamento attuativo.

I datori di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti, che non intenderanno utilizzare le proprie risorse per far fronte alle richieste di liquidazione mensile del TFR in busta paga potranno accedere a specifici prestiti bancari,  ai quali verranno applicati tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR, supportati da garanzia rilasciata da apposito fondo costituito presso l’Inps.

Il suddetto fondo sarà alimenta da un contributo mensile versato dai datori di lavoro che vi faranno ricorso.

I datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS ovvero alla previdenza complementare, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati.

  • ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: ESONERO CONTRIBUTIVO

Per i datori di lavoro privati è previsto, in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time), esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico ed a chiamata, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015 l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo annuo di €8.060,00 e per un periodo di 36 mesi.

Per poter beneficiare della riduzione, i lavoratori non devono essere stati impiegati nei sei mesi precedenti con contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, né aver già determinato la fruizione di tale beneficio presso il datore di lavoro che intende procedere all’assunzione.

Inoltre, non spetta in caso di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro avevano già in essere, alla data del 1 ottobre 2014, un contratto a tempo indeterminato  anche in società controllate o collegate.

E’ inoltre importante sottolineare che tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni e che la sua introduzione comporta la contestuale soppressione, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1° gennaio 2015, dei benefici derivanti dalla legge 407/1990 relativi all’assunzione di lavoratori in CIGS o disoccupati da almeno 24 mesi.

  • BONUS BE

Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, è prevista la corresponsione di un assegno mensile per ogni figlio nato o adottato nel periodo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Nello specifico, l’assegno in esame è erogato ai genitori il cui nucleo familiare presenti un reddito ai fini ISEE non superiore a € 25.000,00 annui ed ammonta da € 960,00 euro annui. Tale importo risulta raddoppiato per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 7.000,00 annui.

Tale assegno verrà corrisposto mensilmente a decorrere dal mese di nascita/adozione e fino al compimento del terzo anno di età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione.

  • BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE

Al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli è prevista, per il 2015 favore dei nuclei familiari con almeno 4 figli minori ed ISEE non superiore a € 8.500,00 annui, l’erogazione di buoni per l’acquisto di beni e servizi.

  • ASPI: AUMENTO DELLA DURATA DEL TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

A partire dall’anno 2015 aumenta la durata del trattamento di disoccupazione (AspI) come di seguito riportato:

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Preme evidenziare tuttavia che è in emanazione in questi giorni un decreto attuativo del Jobs Act che riformerà a partire  dal 1° maggio 2015, i trattamenti a sostegno della disoccupazione, verrà introdotta una nuova  indennità mensile di disoccupazione denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) che sostituirà le prestazioni di ASpI e Mini-AspI. Verrà inoltre introdotto l’ASDI (Assegno di disoccupazione) e la DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto). Si rimane in attesa che il Decreto Legislativo in esame termini il proprio iter parlamentare.

  • CONTRIBUTI PER LE MAMME LAVORATRICI

La legge n. 92/2012 ha disciplinato la concessione a partire dall’anno 2013, a favore delle mamme lavoratrici che non si avvalgono del congedo parentale, di voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, e di contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Per quanto concerne l’anno 2015 l’importo massimo del contributo mensile è viene innalzato da € 300 a € 600  mensili e possono accedervi anche le lavoratrici del settore pubblico, oltre a quelle del settore privato e le iscritte alla Gestione Separata INPS non iscritte ad altro forma di previdenza obbligatoria.

La madre lavoratrice può richiedere il voucher/contributo, negli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità, in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale, in tutto o in parte.

Tale beneficio potrà essere concesso per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi ( 3 mesi per le lavoratrice iscritte alla Gestione Separata INPS) con conseguente riduzione del periodo di congedo parentale spettante alla lavoratrice.

Per usufruirne la madre lavoratrice deve presentare apposita domanda, in via telematica, all’INPS entro il 31 dicembre 2015.