Il Decreto Legislativo 81/2015 è stato parzialmente riformato dal Decreto Legislativo 185/2016, entrato in vigore il giorno 8.10.2016. Il decreto – correttivo del Jobs Act – volge alla disciplina  del lavoro accessorio. In seguito ai chiarimenti e disposizioni comunicate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la circolare N. 1/2016 – si esplicano sinteticamente gli elementi principali della disciplina e le relative modifiche recentemente apportate:

Limiti economici alle prestazioni Il limite massimo complessivo dei compensi che il prestatore può percepire per attività di lavoro accessorio nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre) è pari ad Euro 7.000 ( Euro 9.333 lordi). Il limite massimo di prestazioni rese nei confronti di un singolo committente imprenditore o professionista risulta essere pari ad Euro 2.020 ( Euro 2.693 lordi). E’ inoltre consentita la prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori cassaintegrati o in mobilità) nel limite complessivo di Euro 3.000 ( Euro 4.000 lordi).

Modalità di acquisto Committenti imprenditori e liberi professionisti possono procedere all’acquisto di voucher tramite: – Procedura telematica INPS (versamento tramite modello F24,conto corrente postale, carta di credito) – Tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT – Internet Banking Intesa San Paolo – Banche Popolari abilitate Ai committenti privati è riservata anche la possibilità di procedere all’acquisto di voucher presso gli Uffici Postali.

Valore del voucher Il valore nominale del buono orario è pari a Euro 7,50 ( Euro 10 lordi).

Comunicazione preventiva della prestazione (NOVITA’) I soggetti interessati sono gli imprenditori -non agricoli – e professionisti, i quali – dal momento in cui desiderano usufruire  del lavoro accessorio – dovranno effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione.

Nella comunicazione occorre indicare i seguenti elementi:

–       Codice fiscale e ragione sociale del committente

–       I dati anagrafici/codice fiscale del lavoratore

–       Il luogo di svolgimento della prestazione

–       Il giorno di svolgimento della prestazione

–       Orario di inizio e fine della prestazione.

L’e-mail di comunicazione non dovrà contenere allegati di alcun tipo e dovrà riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Per quanto concerne gli imprenditori agricoli, questi hanno la possibilità di inoltrare tale comunicazione in riferimento ad un arco temporale di tre giorni, senza precisare l’orario di inizio e di fine prestazione.

Sono esclusi dalla procedura ivi descritta i privati e gli enti pubblici.

Nell’ipotesi in cui il prestatore di lavoro svolga l’attività per tutta la settimana, sarà sufficiente effettuare un’unica comunicazione in cui si indicano specificatamente: le giornate interessate, il luogo, l’ora di inizio e fine prestazione di ogni singola giornata.

Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente una pluralità di lavoratori, puché riferite ad uno stesso committente; i dati riferiti a ciascun lavoratore dovranno essere dettagliatamente ed analiticamente esposti.

Nel caso di prestazione che per sua natura viene svolta in luoghi sempre diversi, in un’ottica di semplificazione e in considerazione delle modalità di svolgimento dell’attività di lavoro (esempio: consegna e prelievo di oggetti presso clienti/fornitori del committente), sarà sufficiente indicare la sede della ditta committente.

Indirizzo di comunicazione Tale comunicazione – aggiuntiva rispetto alla comunicazione INPS – si dovrà effettuare al seguento indirizzo mail, per la provincia di Novara e VCO:

Voucher.Novara-VerbaniaCO@ispettorato.gov.it

Ulteriori indirizzi sono reperibili online nella circolare n. 1/2016 INL.

La sede competente dell’Ispettorato cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione.

Appalti Si ricorda che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

Sicurezza sul lavoro Si rammenta che l’utilizzo, anche occasionale, di personale retribuito con i buoni lavoro determina, al pari dei lavoratori subordinati, l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ.mod. in materia di sicurezza sul lavoro.