A seguito di quanto introdotto dalla riforma Fornero, l’INPS lo scorso 22 marzo ha disciplinato che, nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro sono tenuti al pagamento di un contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genererebbe in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Risultano pertanto escluse dal predetto obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
1. dimissioni,
2. risoluzioni consensuali,
3. decesso del lavoratore
Vi sono tuttavia delle eccezioni, infatti il contributo di licenziamento è dovuto nei casi di dimissioni:
– per giusta causa
– intervenute per il periodo tutelato di maternità
– risoluzione consensuale derivante da procedura di conciliazione presso la DTL
– trasferimento del dipendente presso altra sede.
Sono previsti invece specifici esoneri nei seguenti casi:
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali sono succedute assunzioni presso altri datori di lavoro a tempo indeterminato
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta pertanto, a carico del datore di lavoro, una somma pari a Euro 483.80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 36 mesi.
In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12, 24 o 36 mesi, il contributo andrà rideterminato in proporzione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro.
Nel computo dell’anzianità aziendale si devono includere:
I PERIODI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
I PERIODI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
nei casi di:
1. trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità
2. trasformazione del rapporto a tempo indeterminato che abbia dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.
Si specifica che il contributo di licenziamento è dovuto anche per interruzioni dei rapporti di apprendistato, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.
Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o durante il periodo di maternità.
L’importo del contributo di licenziamento andrà versato in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per le interruzioni intervenute da gennaio a marzo 2013, il versamento del contributo potrà essere effettuato entro il giorno 16 giugno 2013, senza aggravio alcuno.