A seguito di quanto introdotto dalla riforma Fornero, l’INPS ha disciplinato che, nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato i datori di lavoro sono tenuti al pagamento di un contributo di licenziamento in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto genererebbe in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Risultano pertanto escluse dal predetto obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:

1. dimissioni,

2. risoluzioni consensuali,

3. decesso del lavoratore

Vi sono tuttavia delle eccezioni, infatti il contributo di licenziamento è dovuto nei casi di dimissioni:

– per giusta causa

– intervenute per il periodo tutelato di maternità

– risoluzione consensuale derivante da procedura di conciliazione presso la DTL

– trasferimento del dipendente presso altra sede.

Sono previsti invece specifici esoneri nei seguenti casi:

– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali sono succedute assunzioni presso altri datori   di  lavoro a tempo indeterminato

– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento  delle attività e chiusura del cantiere.

 

Per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1 gennaio 2013, è dovuta pertanto, a carico del datore di lavoro, una somma pari a Euro 489.61 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 36 mesi.

 In caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai 12, 24 o 36 mesi, il contributo andrà rideterminato in proporzione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro.

 

Nel computo dell’anzianità aziendale si devono includere:

I PERIODI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

I PERIODI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

nei casi di:

1. trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità

2. trasformazione del rapporto a tempo indeterminato che abbia dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.

Si specifica che il contributo di licenziamento è dovuto anche per interruzioni dei rapporti di apprendistato, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore.

Il contributo è comunque dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o durante il periodo di maternità.

L’importo del contributo di licenziamento andrà versato in un’unica soluzione, entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.