La Riforma Fornero ha introdotto una nuova tipologia di indennità di disoccupazione, denominata ASpI, a sostegno dei lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio lavoro, risultano pertanto esclusi i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale, salvo che questa sia avvenuta in ambito di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro) o siano intervenute per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità.
Requisiti ulteriori per il riconoscimento dell’indennità ASpI è che il lavoratore possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità ASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, qualora questa risulti inferiore a Euro 1.180.
Nel caso in cui tale limite di Euro 1.180 sia superato, l’indennità spettante sarà pari a Euro 885 + il 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e l’importo di Euro 1.180.
All’indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Per le prestazioni relative all’anno 2014 la durata dell’indennità è pari a mesi 8 per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, dodici mesi per età anagrafica compresa tra i 50 e i 54 anni e quattrodici mesi per età anagrafica pari o superiore a 55 anni.
Il lavoratore all’atto della sospensione è tenuto a presentare domanda all’INPS tramite apposito modello, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.
In via sperimentale è riconosciuta la possibilità di richiedere l’anticipazione degli importi del relativo trattamento al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare una attività in forma di auto impresa o micro impresa o per associarsi in cooperativa.
Ai lavoratori non in possesso del requisito assicurativo e contributivo richiesto per l’ASpI, ma che possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione è riservato il trattamento denominato mini-ASpI.
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione rilevabili nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.