L’articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 in vigore dal 24 aprile scorso, ha introdotto un’agevolazione con la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, consistente in un credito di importo massimo pari a 640 euro a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati fino a 26.000 euro, la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Per consentirne una rapida fruizione, è previsto che il credito:

  • sia riconosciuto automaticamente da parte dei datori di lavoro, senza che sia necessaria una richiesta esplicita da parte dei lavoratori;
  • sia attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto (maggio 2014);
  • sia riconosciuto per il 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il lavoratore, il credito non incide sul calcolo dell’IRAP dovuta dai datori di lavoro.

SOGGETTI INTERESSATI E CONDIZIONI

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo sia formato:

– da redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi da pensione;

– da alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.124/1993 comunque erogate, compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative).

I lavoratori titolari dei redditi indicati devono inoltre avere un’imposta lorda di importo maggiore delle detrazioni da lavoro loro spettanti, a nulla rilevando che l’imposta lorda sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da lavoro(ad esempio carichi familiari).

Infine è necessario che il lavoratore sia titolare di un reddito complessivo 2014 non superiore a 26.000 euro, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Il contribuente è importante che presti particolare attenzione in caso di presenza di più rapporti di lavoro.

Infatti, per effetto del cumulo, potrebbe accadere che seppur singolarmente i rapporti di lavoro potrebbero dar luogo alla spettanza del credito, la concorrenza degli stessi determini il superamento della soglia prevista determinando la non spettanza del beneficio.

Nei casi di rapporti di lavoro che sono privi della figura di sostituto di imposta (esempio, rapporto domestico), il lavoratore potrà recuperare il credito in sede di dichiarazione dei redditi.

Per espressa previsione del decreto sono esclusi i titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2 lettera a), e i titolari dei redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli sopra richiamati.

Sono altresì esclusi i titolari di reddito rientranti nella cosiddetta “no tax area” e dunque, i contribuenti incapienti.

DATORI DI LAVORO INTERESSATI

Enti e le società indicati nell’art.73, c.1, del TUIR.

  • Società e associazioni indicate nell’art.5 del TUIR.
  • Persone fisiche che esercitano imprese commerciali.
  • Imprese agricole.
  • Persone fisiche che esercitano arti e professioni.
  • Curatori fallimentari.
  • Commissari liquidatori.
  • Condomini.
  • Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.
  • Amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

Il credito  viene riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, ovvero dal committente nel caso ad esempio di un contratto di collaborazione a progetto.

Il sostituto eroga la somma in maniera del tutto automatica e senza alcun adempimento a cura del lavoratore o assimilato. L’art.1 del decreto non prevede infatti alcuna richiesta da parte dell’avente diritto.

IMPORTO DEL CREDITO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE

Il valore del credito, in relazione all’importo del reddito complessivo, è pari a:

  •   640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • se il reddito complessivo è superiore a 24 mila euro, ma non a 26 mila euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2 mila euro.

Credito spettante = (26000 – reddito) * 640

2000

Pertanto, per i contribuenti con reddito compreso tra 24 e 26 mila euro, il credito diminuisce progressivamente all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi.

Si segnala che non è prevista alcuna rimodulazione del credito nel caso di orario di lavoro ridotto ad esempio in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di contratti a termine si ritiene che l’ammontare complessivo del credito debba essere ripartito tenendo conto della durata del contratto stesso.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

I sostituti d’imposta che erogano le tipologie di redditi che conferiscono il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate a partire dal mese di maggio.

Il credito erogato sarà compensato in F24 utilizzando prima l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ad esempio le ritenute IRPEF, le addizionali regionale e comunale, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà) e, solo in caso di incapienza e per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga che, quindi, non dovranno essere versati. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto  istituito il codice tributo 1655, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, utile appunto per il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione.

Il datore di lavoro dovrà indicare l’importo del credito riconosciuto nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) e gli importi non versati per effetto dell’attribuzione del credito nel modello 770.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

L’art.1 del decreto non prevede alcuna richiesta da parte dell’avente diritto ai fini del riconoscimento del credito che verrà inserito in automatico in busta paga sulla base delle informazioni reddituali a disposizione del datore di lavoro.

I lavoratori titolari nel 2014 di redditi delle tipologie richiamate le cui remunerazioni siano erogate da un soggetto non sostituto di imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014.

La medesima possibilità è riconosciuta ai lavoratori per i quali il credito non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

I lavoratori che non abbiano i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono darne comunicazione al datore di lavoro che potrà recuperare l’eventuale credito già erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

I lavoratori che abbiano comunque percepito il credito anche se in tutto o in parte non spettante, sono tenuti alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi.