Entro il quinto mese di vita del figlio, il padre lavoratore dipendente deve usufruire di una giornata di congedo obbligatorio, tale giornata potrà essere goduta anche durante il congedo di maternità della madre.

In affiancamento al congedo di paternità obbligatorio, è stato poi previsto un congedo di natura facoltativa, della durata di uno o due giorni, alternativi al congedo di maternità della madre.

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo, quindi è aggiuntivo a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Il congedo facoltativo invece, è un diritto derivato da quello della madre, perché subordinato alla rinuncia della madre ad usufruirne

Per tali giornate spetta al lavoratore padre un’indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.

Il termine ultimo di fruizione (quinto mese di vita del figlio) non subisce variazioni in caso di parto prematuro, né la durata del congedo varia in caso di parto plurimo.

Per usufruire del congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al proprio datore le date in cui intende assentarsi, con un anticipo di almeno 15 giorni.

In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante, per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dal lavoratore anche al datore di lavoro della madre.