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Con il decreto del Ministero del Lavoro dello scorso 14 febbraio 2014, si è dato avvio alla possibilità per i datori di lavoro di accedere allo sgravio contributivo sulle somme di produttività erogate lo scorso anno, sulla base di contratti aziendali o territoriali.

Le relative richieste connesse ai premi erogati nel corso del 2013 sono da inviarsi telematicamente tramite portale INPS entro le ore 23.00 del 7 agosto 2014, come esplicitato dall’Istituto nella circolare n.78/14 e nel messaggio n.5887/14.

 

Beneficio:

La misura dello sgravio contributivo, sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva, è concesso per il 2013 entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Lo sgravio, nel rispetto del limite sopra indicato, sarà articolato come segue:

• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
È escluso dallo sgravio il contributo di finanziamento alla disoccupazione involontaria (0,30%), potrà invece essere ricompreso il contributo addizionale ASpI (1,40%) in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art.2, co.30, L. n.92/12;

• totale sulla quota del lavoratore, con esclusione del contributo aggiuntivo dell’1% calcolato sulle quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2013 il limite annuo era pari a € 46.031,00 e il limite mensile a € 3.836,00).

Condizioni di accesso:

Le imprese che intendono usufruire del beneficio:

• devono applicare integralmente la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi;
• devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi Inps, Inail e Cassa Edile;
• non devono essere state oggetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro ovvero deve essere decorso un periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc;
• dovranno trasmettere alla Direzione Territoriale competente apposita autocertificazione, attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. 24 ottobre 2007;
• devono aver sottoscritto e depositato, alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, i contratti collettivi di secondo livello. Il contratto dovrà aver previsto erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Istanza:
L’istanza, da trasmettere telematicamente tramite il portale INPS, obbligatoriamente entro le ore 23.00 del 7 agosto 2014, dovrà contenere l’identificativo della ditta e alcune informazioni relative ai contratti aziendali o territoriali stipulati.

Relativamente all’ammontare dello sgravio sarà necessario indicare:
• l’importo annuo complessivo ammissibile, ossia il minore importo tra l’ammontare che si è erogato nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 e il tetto massimo dello sgravio (2,25% della retribuzione contrattuale annua);
• l’importo dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti, nel medesimo periodo, dai datori di lavoro (riduzione massima pari al 25% dell’aliquota a carico datore di lavoro);
• l’importo dello sgravio pari all’intera quota previdenziale a carico del lavoratore.

Entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà a comunicare alle aziende e agli intermediari l’ammissione al beneficio.