Il Ministero del Lavoro, con la risposta a interpello n.16/11, ha fornito importanti chiarimenti relativamente al godimento dei permessi per riduzione orario (ROL) e per ex festività e alle relative problematiche contributive.
I permessi ROL ed ex festività, come è noto, sono previsti dalla contrattazione collettiva e consentono al lavoratore di astenersi dalla prestazione di lavoro, sia in frazioni orarie sia per intere giornate lavorative. Dalla natura contrattuale dei permessi discende la conseguenza che il mancato rispetto degli obblighi contrattuali non può determinare l’applicazione di sanzioni penali e amministrative, fatto salvo il diritto del lavoratore di richiedere, in sede giudiziaria, il risarcimento del danno contrattuale.
Allo stesso modo, non saranno sanzionabili le errate o omesse registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, in ordine ai permessi, purché non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
Proprio in materia previdenziale, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di mancato godimento dei permessi o dell’indennità sostitutiva, l’insorgenza dell’obbligo contributivo deve essere identificato nel momento ultimo di godimento dei permessi e, conseguentemente, il versamento dei contributi dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca tale termine.
Nel caso in cui la contrattazione o la prassi aziendale prevedano scadenze per il godimento o il pagamento più ampie rispetto a quelle del CCNL applicato, l’obbligo contributivo non potrà, comunque, subire uno slittamento e dovrà riferirsi ai termini, con le modalità sopra indicate, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale