Il Decreto 19 novembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301, ha istituito presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Tale decreto prevede infatti l’erogazione di un incentivo economico a favore delle imprese private e delle società cooperative che assumano, con un contratto a tempo indeterminato, i soggetti iscritti a tale banca dati, al fine di incentivare le assunzioni di giovani genitori disoccupati o precari.

Alla banca dati possono iscriversi i soggetti che, al momento dell’iscrizione, posseggono contemporaneamente i seguenti requisiti:

– età non superiore a 35 anni (intendendo fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età);

– essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;

– essere titolare o aver cessato uno dei seguenti rapporti di lavoro:

  •  lavoro subordinato a tempo determinato;
  •  lavoro in somministrazione,
  •  lavoro intermittente;
  •  lavoro ripartito;
  •  contratto di inserimento;
  •  collaborazione a progetto o occasionale;
  •  lavoro accessorio;
  •  collaborazione coordinata e continuativa.

Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla banca dati. Qualora si riproponessero le condizioni per l’accesso alla banca dati, il soggetto potrà iscriversi nuovamente.

 

Le modalità di iscrizione alla banca dati sono illustrate nella circolare n.115 del 05/09/2011.

L’iscrizione avviene mediante il sito internet dell’INPS, seguendo il percorso “al servizio del cittadino – autenticazione con PIN – fascicolo previdenziale del cittadino – comunicazioni telematiche – invio comunicazioni – iscrizione banca dati giovani genitori” e compilando il modulo di iscrizione.

L’accesso alla banca dati può anche essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento delle Gioventù www.gioventu.gov.it, previa autenticazione con il PIN INPS.

Tale sostegno si concretizza nell’erogazione di un incentivo economico a favore del datore di lavoro che assuma un soggetto iscritto alla banca dati mediante un contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale o che trasformi a tempo indeterminato un rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il beneficio riconosciuto ha un valore massimo di 5.000,00 euro per ogni assunzione, fino al limite di cinque assunzioni per ogni singola impresa o società cooperativa, ed è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

 ATTENZIONE: la possibilità di fruire del beneficio è consentito alle sole imprese private, alle società cooperative (anche in riferimento all’assunzione di soci lavoratori, purché con gli stessi venga sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato) e alle imprese sociali (D.Lgs n. 155/2006).

Sono esclusi gli enti pubblici economici e non economici ed i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile.