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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in merito all’intestazione temporanea dei veicoli.

La norma in generale prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli  e della Carta di Circolazione, gli eventi che comportino variazioni della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni (da intendersi come giorni naturali consecutivi), in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

 

In riferimento ai veicoli aziendali  l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

    •  a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
    • ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo;
    • a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

Nel caso invece di concessione ad uso esclusivamente privato di veicoli aziendali, per un periodo superiore a 30 giorni, si ritiene sussista il nuovo obbligo di comunicazione alla motorizzazione.

Il Ministero precisa inoltre  che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda, nonchè ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale a condizione, in quest’ultimo caso, che gli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa.

La suddetta comunicazione è da effettuarsi nel termine di 30 giorni ed in riferimento agli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, il mancato adempimento comporterà una multa pari a euro 705 e il ritiro della carta di
circolazione.