La L. n.92/2012 c.d. “Riforma Fornero” ha previsto la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente solamente con soggetti che non abbiamo compiuto 24 anni o che abbiano più di 55 anni di età, salvo specifici settori o tipologie di attività escluse da tali limitazioni (es. Pubblici Esercizi).
Relativamente ai contratti difformi rispetto a tali vincoli, stipulati precedentemente al 18 luglio 2012, la riforma prevedeva che questi cessassero i propri effetti a partire dal 18 luglio 2013.
Il recente Decreto Lavoro 76/2013 ha previsto la proroga al 31/12/2013 del suddetto termine e, pertanto, i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti al 18 luglio 2012, e difformi rispetto ai nuovi limiti di età previsti dalla riforma, cesseranno i propri effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Novità “Decreto Lavoro” n.76/2013

Il recente Decreto Lavoro apporta sostanziali novità alla disciplina del lavoro intermittente, introducendo un limite massimo di utilizzo.

Il contratto di lavoro intermittente diventa pertanto ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.
In caso di superamento del predetto periodo, il relativo rapporto di lavoro verrà convertito in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Per i rapporti già in essere alla data del 28 giugno 2013, nel calcolo delle 400 giornate verranno considerate le prestazioni svolte a partire dal 29 giugno 2013.