L’Inps con messaggio n. 6973/2014 precisa che il dipendente assente per malattia che intenda anticipare il rientro al lavoro rispetto alla data indicata sul certificato medico può farlo a condizione che presenti una nuova certificazione di rettifica dell’originaria prognosi.

A norma di legge (Art. 2087 c.c. e Art.20 D.lgs.81/2008), essendo il datore di lavoro tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e non potendo autonomamente valutare, se e in che misura, il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche, tali da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita, lo stesso potrà riammette il lavoratore in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi formulata nel certificato prodotto, solo in presenza di un certificato di rettifica dell’originaria prognosi.

La rettifica della prognosi è infatti la possibilità riservata ai medici che abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso della malattia più favorevole rispetto a quanto in precedenza diagnosticato, tale da poter ridurre il tempo di prognosi.