La Riforma Fornero stabilisce che il rapporto instaurato con un titolare di partita Iva, si presume di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, salvo prova contraria, se sussistono almeno due dei seguenti presupposti:

1) durata della collaborazione: tale periodo deve essere almeno pari a 8 mesi (241 giorni) per due anni consecutivi.
La verifica potrà essere effettuata una volta maturato il primo biennio civile (anni 2013 e 2014) e quindi dal 2015.

2) fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano le prestazioni autonome fatturate nel biennio solare (non necessariamente coincidente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012. Le prime verifiche potranno, quindi, essere effettuate a partire dal 18 luglio 2014.

Qualora si intenda far valere tale condizione unitamente a quella riferita alla durata della prestazione professionale, si ritiene che il criterio dell’anno civile attragga di conseguenza il criterio reddituale.

3) postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente.

Tale presunzione comincerà pertanto ad operare dal 18 luglio 2014, con riferimento alle partite Iva già attive al 18 luglio 2012. Per quelle attivate in data successiva, la presunzione acquisterà efficacia dal 2015.

Qualora non fosse individuabile un progetto il rapporto verrebbe considerato, non come un co.co.pro, ma bensì come un rapporto subordinato a tempo indeterminato, il rischio è pertanto serio.