Dal 1 luglio 2018 entra in vigore l’obbligo di pagamento delle retribuzioni e di eventuali acconti, esclusivamente attraverso strumenti di pagamento tracciabili, quali:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN
    indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso sportello
    bancario o postale, ove il datore di lavoro
    abbia aperto un conto corrente di tesoreria
    con mandato di pagamento;
  • emissione di assegno consegnato
    direttamente al lavoratore o, in caso di
    comprovato impedimento, ad uno suo
    delegato.

Tale obbligo riguarda i lavoratori dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi, risultano invece esclusi i compensi da erogarsi ai collaboratori autonomi di natura occasionale, ai tirocinanti ed ai lavoratori domestici. In caso di violazione del predetto obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €.

Si ricorda che ciascun datore di lavoro è obbligato, secondo quanto previsto dalla L. 4/1953, a consegnare al lavoratore copia della busta paga, anche nei casi di mancata corresponsione della retribuzione, in quanto la mancata consegna del cedolino è soggetta all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’apposizione della firma sulla busta paga si configura quale attestazione di ricevuta del documento e quindi quale prova di avvenuta consegna della stessa. Non costituisce invece prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, che dovrà essere, in sede di contenzioso, provata mediante il ricorso ad uno degli strumenti di pagamento espressamente individuati dal legislatore e di cui sopra.

Eventuali chiarimenti in merito sono disponibili presso lo Studio.

CDL
Angela Catella