voucher

Il Decreto Legislativo 81/2015 ha riformato la disciplina del lavoro accessorio, a seguito di emanazione della circolare INPS n.149/2015 che ha fornito i dovuti chiarimenti in merito, si riepilogano di seguito i punti salienti della normativa.

 

Limiti economici alle prestazioni
Il limite massimo complessivo dei compensi che il prestatore può percepire per attività di lavoro accessorio nel corso di un anno civile (1 gennaio 31 dicembre) è pari ad Euro 7.000 ( Euro 9.333 lordi).
Il limite massimo di prestazioni rese nei confronti di un singolo committente imprenditore o professionista risulta essere pari ad Euro 2.020 ( Euro 2.693 lordi).
E’ inoltre consentita la prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori cassaintegrati o in mobilità) nel limite complessivo di Euro 3.000 ( Euro 4.000 lordi).

Modalità di acquisto
Committenti imprenditori e liberi professionisti possono procedere all’acquisto di voucher tramite:
– Procedura telematica INPS (versamento tramite modello F24,conto corrente postale, carta di credito)
– Tabaccai aderenti alla convenzione INPS-FIT
– Internet Banking Intesa San Paolo
– Banche Popolari abilitate
Ai committenti privati è riservata anche la possibilità di procedere all’acquisto di voucher presso gli Uffici Postali.

Valore del voucher
Il valore nominale del buono orario è pari a Euro 7,50 ( Euro 10 lordi).

Comunicazione preventiva della prestazione
Nell’attesa dell’attivazione di nuove procedure telematiche occorre procedere alla comunicazione preventiva di prestazioni di lavoro accessorio tramite portale INPS o Call-Center, indicando dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa , con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi la comunicazione.

Appalti
Si ricorda che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

Sicurezza sul lavoro
Si rammenta che l’utilizzo, anche occasionale, di personale retribuito con i buoni lavoro determina, al pari dei lavoratori subordinati, l’obbligo di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ.mod. in materia di sicurezza sul lavoro.